La Delibera 40/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni, prevede azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal Cliente finale.
Il regolamento adottato dall’Autorità, pubblicato sul sito internet www.arera.it pone l’obbligo, alle aziende di distribuzione, di subordinare l’inizio dell’erogazione del gas all’esito positivo dell’accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell’impianto.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Distributore entro e non oltre 120 giorni solari dalla data della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura; trascorso tale termine detta documentazione non sarà più accettata dal Distributore con conseguente annullamento della pratica e, di conseguenza, dovrà presentare una nuova richiesta.
Come previsto dalla suddetta delibera, in allegato le mettiamo a disposizione gli Allegati informativi per richieste di preventivazione di lavori (allegato F40 per nuovi impianti e allegato F40 per modifiche dell’impianto). Tali allegati le consentiranno di poter conoscere l’iter procedurale e i costi per ottenere la fornitura di gas a seguito della realizzazione del nuovo allacciamento o di modifica dell’impianto da lei richiesto.
La procedura di attivazione prevede che il cliente prenda visione dell’allegato G, compili l’allegato H e faccia compilare dall’installatore l’allegato I. Si tratta di due moduli (allegati H e I), inerenti rispettivamente alla conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas e all’attestazione di corretta esecuzione dell’impianto, che vengono forniti al cliente dalla società di vendita.
L’allegato G spiega in dettaglio la procedura relativa alla richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas con l’illustrazione dei costi relativi all’accertamento documentale da parte della società distributrice.
Compilando l’allegato H il cliente, nella sezione di propria competenza, fornisce i dati relativi all’impianto da attivare e si impegna a non utilizzarlo fino a che l’installatore non abbia rilasciato la “dichiarazione di conformità” prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
L’allegato I (precompilato nella sezione di competenza del venditore) deve essere invece compilato e firmato dall’installatore, che lo consegna al cliente insieme alla ulteriore documentazione prevista ed indicata nel modulo stesso.
I moduli preparati e la documentazione devono essere recapitati dal cliente alla società che distribuisce il gas al recapito indicato sull’allegato H.
La società dii distribuzione eseguirà un accertamento sugli allegati per verificare che la documentazione tecnica relativa all’impianto sia completa e rispetti le norme di sicurezza.
Se l’accertamento avrà esito positivo, la fornitura sarà attivata. L’accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche o linee guida vigenti. Se invece l’accertamento dovesse essere negativo, la fornitura non sarà attivata e il distributore provvederà ad informare il cliente e la società di vendita, spigando le motivazioni del rifiuto, indicando le non conformità riscontrate alle leggi e alle norme tecniche vigenti in materia.
Inoltre, le forniamo le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG) recentemente aggiornate. Il documento tecnico d’indirizzo e consultazione, può essere esaminato per una corretta attuazione della deliberazione 40/2014.